Assegno di divorzio all’ex depressa: ecco cosa ha deciso la Cassazione

Pubblicato il 5 Ottobre 2020 alle 12:16 Autore: Claudio Garau
Assegno di divorzio all'ex depressa: ecco cosa ha deciso la Cassazione

Assegno di divorzio all’ex depressa: ecco cosa ha deciso la Cassazione

Spesso ci siamo soffermati sui casi pratici riguardanti divorzi e separazioni, sottolineando come la giurisprudenza – in primis quella della Corte di Cassazione – spesso illumini e dia soluzioni a situazioni che non trovano immediata risposta nel dato letterale della legge. Ecco dunque un nuovo provvedimento della Suprema Corte, che di fatto dà ragione all’ex depressa, riconoscendole l’assegno di divorzio. Vediamo più nel dettaglio.

In estrema sintesi, può dirsi che la recente pronuncia della Corte di Cassazione è assai significativa, perchè attribuisce la quota indicata nell’assegno di divorzio, in ragione delle oggettive ed attuali condizioni di difficoltà di sostentamento della ex moglie. Nel caso specifico su cui si è espresso questo giudice, la donna – non più in giovane età – aveva appena perso il lavoro, e manifestava difficoltà a trovarne uno nuovo, sia per motivi connessi all’attuale crisi occupazionale, sia per ragioni legate ad una acclarata depressione.

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La combinazione di questi concreti e oggettivi fattori, gravanti sulla donna, ha spinto dunque la Cassazione ad emettere l‘ordinanza n. 21140 del 2020, con la quale ha rigettato il ricorso di un ex marito, ed attribuendo invece l’assegno di divorzio alla ex di 55 anni che – pur depressa – invano aveva cercato una nuova occupazione.

Più nel dettaglio, la Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice di secondo grado, ovvero la Corte di Appello, non ha in verità sbagliato nel valutare – nel merito – lo stato di salute della donna e le situazioni di reddito e patrimonio di ambo i coniugi, al fine di riconoscere l’assegno di divorzio. Anzi, secondo la Suprema Corte, è il giudice che deve valutare “la concreta possibilità del coniuge che chieda il mantenimento di procurarsi il reddito adeguato al proprio sostentamento“. In buona sostanza, se pertanto i presupposti concreti per l’ottenimento del reddito con le proprie forze, vengono a mancare, sarà compito del magistrato pronunciarsi in senso favorevole alla concessione dell’assegno di divorzio, ovviamente essendovi alla base adeguate prove a riguardo.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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