Cosa cambia tra consorzio e cooperativa, ecco le differenze

Pubblicato il 7 Gennaio 2021 alle 14:39 Autore: Claudio Garau
fabrizio barca mentre osserva la mappa di roma

Cosa cambia tra consorzio e cooperativa, ecco le differenze

Se ne sente spesso parlare nelle notizie di cronaca, giacchè consorzio e cooperativa rappresentano due soluzioni estremamente diffuse per fare imprenditoria di successo. Si tratta, fondamentalmente, di ‘alleanze’ tra imprenditori o persone dedite all’attività imprenditoriale, attraverso cui chi ha un’impresa può ambire ad ottenere risultati migliori di quelli che otterrebbe senza dar luogo ad un consorzio o ad una cooperativa. Ma attenzione: i due termini non vanno assolutamente confusi tra loro, poichè rappresentano due distinte modalità di fare impresa. Vediamo allora in che cosa si differenziano e perchè.

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Consorzio e cooperativa: la differenza essenziale

Per capire qual è la differenza di fondo tra consorzio e cooperativa, occorre premettere che le due ‘aggregazioni’ o ‘alleanze’ hanno in comune la finalità di ottenere profitti più consistenti nel corso del tempo, attraverso una sorta di sinergia e di rete di collaborazioni durature.

Fondamentalmente, il consorzio rappresenta la gestione ed organizzazione unitaria e comune, messa in atto da più imprenditori per regolare e compiere varie fasi delle rispettive e distinte imprese.

La cooperativa invece, pur essendo anch’essa un’aggregazione che mira al maggior profitto, costituisce una vera e propria unione di soggetti privati, al fine di organizzare e gestire in comune una certa impresa, nell’ambito della quale i partecipanti cooperano, mirando ad un obiettivo condiviso e ad alla equa suddivisione dei risultati del proprio lavoro. Ecco perchè, per ambire ad ancora migliori risultati, non è remota l’ipotesi che le cooperative di seguito si uniscano tra loro, dando luogo al consorzio di cooperative.

Il consorzio in sintesi

In buona sostanza, il consorzio altro non è che è un’aggregazione volontaria e consentita dalla legge, ovvero dal Codice Civile: distinti imprenditori dello stesso ramo o di attività legate tra loro, si alleano in un consorzio, che coordina e regola tutti i progetti e le iniziative comuni per il compimento di specifiche attività di impresa, sia in ambito pubblico che privato.

Attenzione però: il consorzio non svolge un’attività d’impresa in sè, piuttosto serve a coordinare singole fasi delle attività di ogni impresa partecipante e consorziata. In altre parole, a differenza della cooperativa, ogni consorziato conserva come individuale la propria attività d’impresa mirata alla produzione di utili.

Ecco allora che appare chiaro che il consorzio non è finalizzato a produrre utili da suddividere tra consorziati – ciò a differenza della cooperativa – ma piuttosto è un’aggregazione che serve ad accrescere la produttività delle singole imprese, nell’ambito dei settori in cui esse operano.

Ovviamente è la legge che chiarisce come funziona il consorzio, prevedendone regole di organizzazione e di forma. In particolare, ogni consorzio nasce da un contratto – obbligatoriamente scritto – stipulato tra distinti imprenditori e distinte imprese. Se non è disposto diversamente nell’atto costitutivo, il contratto è valido per 10 anni.

Nel contratto di consorzio, i soggetti che lo firmano, debbono indicare in particolare:

  • oggetto del consorzio;
  • durata del consorzio;
  • obblighi e contributi del consorziati;
  • ipotesi di recesso e esclusione.

Nella realtà pratica, i consorzi possono poi assumere diverse fisionomie: ad esempio, possono partecipare anche soggetti che non hanno natura imprenditoriale. In tale ipotesi, si parla di consorzi misti, che riguardano da una parte le imprese e dall’altra enti pubblici e privati. La peculiarità è che questi ultimi – come le Camere di commercio – non partecipano alla funzione propriamente detta del consorzio, piuttosto avendo un ruolo di supporto economico-finanziario.

La cooperativa in sintesi

Alla luce di quanto finora detto, non è impegnativo distinguere la cooperativa dal consorzio: secondo il Codice Civile, quest’ultima infatti deve intendersi come una società, creata per gestire in comune un’impresa e per favorire i soci che ne fanno parte, producendo beni e servizi mirati direttamente agli stessi.

Tratto caratteristico che distingue la cooperativa dal consorzio, ma anche dalle società di persone o delle società di capitali, è che se queste ultime società mirano alla realizzazione di lucro e alla ripartizione degli utili patrimoniali, la cooperativa invece ha uno scopo mutualistico, che permette di dare lavoro, beni di consumo o servizi ai soci, secondo standard migliori di quelli che si avrebbero nel libero mercato.

Secondo il Codice civile, la cooperativa deve costituirsi con atto pubblico, in cui debbono essere stabilite le regole di svolgimento dell’attività mutualistica. Detto atto va di seguito depositato entro 20 giorni presso l’ufficio del registro delle imprese, in Camera di commercio.

Attenzione però: per costituire validamente una cooperativa, occorre rispettare un numero minimo di soci, e mantenerlo nel corso del tempo pena la liquidazione della società:

  • 3 soci, se gli stessi sono persone fisiche e la cooperativa usa le norme della Srl – si tratta della cosiddetta piccola società cooperativa
  • 9 soci per la società cooperativa.

I soci possono concorrere alla formazione del capitale sociale con quote o azioni, a seconda che si opti per la Srl oppure per la Spa.

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Diversissime le applicazioni pratiche delle cooperative: ad esempio troviamo le cooperative di trasporto per la fornitura di servizi logistici, le cooperative agricole e di pesca o ancora le cooperative edilizie, mirate alla costruzione di case per i soci che ne fanno parte.

Concludendo, dovrebbe ormai risultare chiaro perchè consorzio e cooperativa non sono tra loro sinonimi. Ribadiamolo: il consorzio è un’organizzazione unitaria e comune messa in atto da più imprenditori distinti e distinte imprese per regolare specifiche fasi delle proprie imprese. Invece, la cooperativa è un’aggregazione di più soggetti, creata per gestire in modo comune una stessa impresa, nell’ambito della quale tutti i partecipanti mirano ad un obiettivo condiviso e spartiscono tra loro, equamente, i frutti della cooperazione.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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