Bonus facciate 2021 al 90%, ecco le ultime novità dall’Enea

Pubblicato il 12 Febbraio 2021 alle 13:08 Autore: Claudio Garau
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Bonus facciate 2021 al 90%, ecco le ultime novità dall’Enea

Il bonus facciate è una delle tante agevolazioni previste negli ultimi tempi, a favore dei privati cittadini che intendano far svolgere lavori alla facciate degli edifici condominiali. Attenzione però a non confonderlo con il super bonus 110%, il quale si applica alle ristrutturazioni e prevede norme nel complesso un po’ più rigide e stringenti. Il bonus facciate al 90% è invece nel complesso più elastico, sebbene possa applicarsi alle sole facciate esterne (ad es. per lavori di ritinteggiatura).

Vediamo dunque quali sono le novità introdotte dall’Enea, in relazione ai documenti obbligatori per ottenere il beneficio in oggetto.

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Bonus facciate: che cos’è in breve

Come si può leggere nel sito web dell‘Agenzia delle Entrate, il bonus facciate consiste in “una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi“. Inoltre si trova scritto che le zone cui far riferimento sono quelle individuate dall’art. 2 del decreto n. 1444 del 1968, da parte del Ministro dei lavori pubblici. Tuttavia, le Regioni o i Comuni possono indicare delle zone assimilabili in relazione alle loro normative locali.

La detrazione fiscale in oggetto fa sì che i soldi di fatto si recuperino nel corso del tempo, ossia con la dichiarazione dei redditi in 10 anni.

L’Amministrazione finanziaria ha altresì specificato che i soggetti che si fanno carico delle spese per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici possono scegliere, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente o il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, o la cessione del credito d’imposta. Così sarà possibile ottenere il beneficio immediatamente, senza dover attendere i 10 anni previsti per l’ipotesi base. Ricordiamo altresì che ciò vale ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio).

In questo contesto, il bonus facciate è stato prorogato per tutto il 2021 e l’Enea – ossia l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ha previsto specifiche novità, collegate alla documentazione per accedere alla detrazione bonus.

Bonus facciate: chi ha diritto e per quali lavori?

Il bonus facciate 90% è operativo e si applica a tutti i contribuenti, non importa se residenti in Italia o meno. In particolare, hanno diritto al bonus facciate non solo i proprietari o i titolari dei diritti reali sull’immobile, ma anche l’inquilino ed il comodatario.

Ci si potrebbe legittimamente domandare quali sono, in concreto, i lavori sui cui si può applicare il bonus facciata 90%. Ebbene, ribadiamolo per chiarezza. La detrazione fiscale in oggetto scatta in relazioni alle seguenti opere:

  • lavori sui balconi, su ornamenti e fregi;
  • lavori di tinteggiatura o pulitura;
  • lavori su parapetti, cornici e grondaie;
  • lavori di consolidamento e sulle strutture opache della facciata (a patto che si tratti di facciate visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico).

Ne consegue che l’agevolazione non vale per le opere sulle facciate interne dell’edificio condominiale.

Non solo, la detrazione fiscale in oggetto si estende anche ai costi relativi all’acquisto del materiale, all’imposta di bollo, all’Iva sui lavori e alla progettazione o altri costi correlati a prestazioni professionali accessorie.

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Le novità dell’Enea sui documenti necessari: quali sono?

All’inizio abbiamo accennato al fatto che l’Enea ha dato nuove istruzioni circa la documentazione da presentare per ottenere l’agevolazione. Ebbene, in virtù delle ultime novità, chi deve effettuare degli interventi su più del 10% dell’intonaco è obbligato a seguire gli identici adempimenti già disposti per l’ecobonus. In altre parole, per conseguire il bonus facciate del 90%, gli interessati debbono essere in possesso e conservare i seguenti documenti:

  • l’Ape, ossia l’attestato di prestazione energetica, per ciascuna unità immobiliare per la quale è domandata la detrazione fiscale;
  • la copia della relazione tecnica;
  • l’asseverazione con la quale un tecnico abilitato comprova che i requisiti richiesti ed i lavori compiuti corrispondono tra loro. Altrimenti, è da ritenersi valida anche la certificazione del direttore dei lavori;
  • l’asseverazione sulla “congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”, in ipotesi di lavori che riguardino almeno il 10% dell’intonaco o che siano comunque tecnicamente rilevanti;
  • le schede tecniche dei materiali usati per l’intervento sulla facciata.

Concludendo, va da sè che si tratti di elementi che vanno considerati e rispettati, uno ad uno, al fine di poter ottenere l’agevolazione in esame.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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