Bonus stagionali: che cos’è, importo e come fare domanda

Pubblicato il 13 Aprile 2021 alle 11:27 Autore: Claudio Garau
Bonus 600 euro turismo stabilimenti termali

Bonus stagionali: che cos’è, importo e come fare domanda

In questo periodo denso di iniziative del Governo, mirate a risollevare un’economia italiana in crisi, tra effetti della pandemia e restrizioni da lockdown, molto si è parlato e si sta parlando dei cosiddetti bonus stagionali, ossia dei particolari benefici economici riservati a talune categorie di lavoratori. Qui di seguito vogliamo focalizzarci nuovamente su questo argomento, incluso nel primo decreto Sostegni. E’ un bonus di un un discreto importo, e per ottenerlo occorre percorrere un iter ad hoc. Vediamo allora a quanto ammonta, a chi spetta a come fare domanda.

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Bonus stagionali: di che si tratta? La finalità

Come appena accennato, è stato il recente decreto Sostegni a disporre il nuovo bonus stagionali, ovvero l’indennità riservata ai lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo, dello sport e degli stabilimenti termali. Ciò sulla scorta di uno stanziamento di 10 miliardi di euro per il lavoro, predisponendo un’indennità una tantum per alcune categorie di lavoratori.

Appunto, tra esse figurano i lavoratori stagionali, cui è destinato un bonus ad hoc, pari a 2400 euro, per le chiusure imposte per ragioni sanitarie, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. In buona sostanza, si tratta di un contributo mensile pari a 800 euro, contro i 1000 versati l’anno scorso.

E’ l’art. 10 del decreto Sostegni a stabilire il bonus stagionali, ovvero l’indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport. Ben si comprende la finalità del contributo economico, se pensiamo che nei mesi invernali (tipicamente destinati al turismo in montagna) tantissime attività turistiche sono state costrette a fermare, ridurre o sospendere la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Chi sono i lavoratori destinatari del bonus in oggetto?

Come detto, sono differenti le categorie di lavoratori, destinatarie del bonus stagionali, di cui al decreto Sostegni. Il Governo ha inteso aiutare chi ha subito, oggettivamente, più danni economici dall’accoppiata pandemia-lockdown conseguente. Vediamo dunque di seguito a chi vanno le prestazioni in esame:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

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Come fare domanda per ottenere la prestazione

Sul piano del meccanismo per l’attribuzione del bonus stagionali, ricordiamo subito che tutti i lavoratori che in passato hanno già fruito delle indennità di cui al decreto Ristori, non devono fare alcune domanda ad hoc. Ciò significa che scatta un meccanismo automatico di versamento del contributo. In queste circostanze, sarà direttamente l’Inps ad occuparsi dell’erogazione del bonus stagionali 2021, senza alcun bisogno di iniziativa dell’avente diritto.

Invece, tutti coloro che non hanno già beneficiato delle indennità di cui al decreto Ristori, dovranno fare una domanda apposita entro il 30 aprile, servendosi dei ben noti canali telematici, ossia attraverso i servizi del sito internet dell’Inps. La domanda potrà essere compilata autonomamente o tramite l’assistenza di consulenti, patronato o caf.

Attenzione ad alcuni dettagli degni di nota. Infatti, il bonus stagionali viene versato in un unica soluzione, non concorre alla formazione del reddito – e perciò è detassato – e, per quanto riguarda il periodo di fruizione, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. Le indennità in oggetto non sono altresì cumulabili tra loro. Ma sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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