La Valle d’Aosta torna al voto dopo due anni

Pubblicato il 15 Settembre 2020 alle 14:07 Autore: Riccardo Izzo

Un’elezione regionale straordinaria si aggiunge alle tornate ordinarie del 20 e 21 Settembre ed è quella del rinnovo del Consiglio regionale della Valle d’Aosta.

Lo scioglimento anticipato è la conseguenza della mancata formazione di una nuova maggioranza e di un nuovo governo pienamente funzionante entro i 60 giorni dalla data di presa d’atto delle dimissioni dell’ex Presidente Antonio Fosson, coinvolto nell’indagine Egomnia sul voto di scambio politico-mafioso insieme ad altri politici che siedono e sedevano in Consiglio regionale.

Il Presidente ad interim Renzo Testolin non è riuscito difatti a consolidare attorno a sè una coalizione capace di far proseguire la legislatura.

L’indizione di elezioni anticipate a seguito delle dimissioni del Governatore non è automatica in Valle d’Aosta, dove il Presidente non è eletto direttamente dal popolo ma dal Consiglio regionale, quest’ultimo eletto a suffragio universale (si parla quindi di elezione indiretta).

Una forma di governo quella valdostana condivisa a livello regionale in Italia soltanto dal Trentino-Alto Adige.

Le liste in campo

  • Centro destra Valle d’Aosta (Forza Italia, Fratelli d’Italia)
  • Lega
  • Movimento 5 Stelle
  • Vallée d’Aoste Unie (MOUV’, VdA Ensemble)
  • Progetto Civico Progressista (Partito Democratico, Europa Verde, Rete Civica, Area democratica, Possibile)
  • Alleanza Valdostana (Italia Viva, Stella Alpina)
  • Pour l’Autonomie (Union Valdôtaine Progressiste)
  • Union Valdôtaine
  • Rinascimento
  • Pays d’Aoste souverain
  • Valle d’Aosta Futura
  • VdALibra-Partito Animalista Italiano

La legge elettorale

La normativa prevede l’elezione dei 35 consiglieri con un sistema proporzionale a turno unico.

Ogni lista deve essere composta da un minimo di 18 nomi a un massimo di 35. L’elettore può indicare una sola preferenza.

È previsto un premio di maggioranza sottoposto però ad una stringente condizione: la lista o il gruppo di liste che raggiunge il 42% dei voti ha diritto a 21 seggi.

La soglia di sbarramento opera a due livelli: il primo esclude le liste che non abbiano raggiunto il ‘quoziente’ minimo (dato dalla divisione tra la somma dei voti totali e il numero dei seggi da assegnare).

Si ripartono quindi i seggi tra le liste sopravvissute e si applica poi il secondo sbarramento: vengono escluse tutte le liste che non hanno ottenuto almeno due seggi, che vengono riassegnati alle altre liste.