Assegno di ricollocazione 2018: come funziona e quanto spetta ai lavoratori

Pubblicato il 28 Marzo 2018 alle 15:34 Autore: Daniele Sforza
Assegno di ricollocazione 2018: come funziona

Assegno di ricollocazione 2018: come funziona e quanto spetta ai lavoratori.

Martedì 3 aprile sarà il giorno in cui l’assegno di ricollocazione 2018 previsto dal Jobs Act uscirà dal suo regime sperimentale per entrare definitivamente a regime. Si tratta di una somma di denaro da utilizzare presso centri per l’impiego o altri enti accreditati. Lo scopo è quello di usufruire di un servizio mirato a trovare un nuovo lavoro al soggetto disoccupato. Il regime sperimentale iniziò lo scorso marzo e finì a dicembre. E venne adoperato su un campione di 27 mila soggetti disoccupati.

Una volta entrato a regime, le stime dovrebbero essere più almeno, almeno stando alle dichiarazioni del presidente Anpal, Maurizio Del Conte. Si parla infatti di una cifra intorno alle 65 mila nuove occupazioni. Per la definizione di assegno di ricollocazione 2018 si rimanda alla delibera n. 3 2018 dell’Anpal; ma a breve dovrebbe uscire una circolare operativa che fornirà i chiarimenti necessari e le istruzioni a riguardo.

Assegno di ricollocazione 2018: delibera Anpal n. 3/2018

Nella delibera si dava mandato al direttore generale di provvedere agli adempimenti relativi all’entrata a regime dell’assegno di ricollocazione seguendo un calendario definito. In questa si leggeva quanto segue.

  • Definizione flussi informativi con Inps entro febbraio;
  • Pubblicazione avviso pubblico per la selezione dei soggetti erogatori privanti entro il 28 febbraio;
  • Disponibilità della nuova infrastruttura tecnologica entro il 31 marzo, previa congrua fase di test;
  • Disponibilità degli standard di cooperazione applicativa per la domanda di AdR da parte di CPI e patronati entro il 28 febbraio;
  • Pubblicazione della convenzione con i patronati entro il 15 marzo;
  • Formazione degli operatori entro il 30 marzo 2018;
  • Partenza del sistema a decorrere dal 3 aprile 2018;
  • Definizione di un sistema di rating dei soggetti erogatori, condiviso con Regioni e Province autonome entro il 30 settembre 2018.

Assegno di ricollocazione 2018: a chi spetta

L’assegno di ricollocazione 2018 spetterà ai percettori di disoccupazione Naspi da più di 4 mesi. Nell’elenco dei soggetti beneficiari rientrano ovviamente anche chi ha fatto domanda di Reddito di Inclusione. Oltre ai lavoratori che rientrano nell’accordo di ricollocazione, come previsto dall’ultima Legge di Bilancio. E più precisamente nell’art. 24-bis, comma 1.

Al fine di limitare il ricorso al licenziamento all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione di cui all’art. 24 può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione; con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all’Anpal, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dallo stesso accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione. Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale.

Per quanto riguarda la richiesta dell’assegno, la delibera dell’Anpal sopra riportata rimanda alla circolare operativa di prossima pubblicazione le modalità ufficiali.

Assegno di ricollocazione 2018: quanto spetta

Parlando di importi relativi all’assegno di ricollocazione 2018 si parte da una base di 250 euro e si arriva a un massimo di 5.000 euro. La variabile dell’importo dipende essenzialmente da 2 fattori. Da un lato la difficoltà oggettiva da parte del soggetto disoccupato di trovare un lavoro. Ad esempio, in base all’età o alla tipologia di soggetto. Dall’altro dipende dal tipo di contratto con cui il soggetto viene assunto. La somma viene accreditata infatti non al soggetto inoccupato, bensì al centro per l’impiego o all’ente che si è adoperato per trovare un’occupazione al profilo senza lavoro.

Le finalità conclusive dell’operazione variano in base al tipo di contratto, abbiamo detto; ma anche a seconda della Regione in cui avviene l’assunzione. Quest’ultima può essere a tempo determinato o indeterminato, ma con durata di almeno 6 mesi, che diventano minimo 3 in alcune Regioni del Meridione (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia).

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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