Modello 730 2018: istruzioni e detrazioni del precompilato, nuova circolare

Pubblicato il 4 Aprile 2018 alle 12:22 Autore: Daniele Sforza
Modello 730 2018: istruzioni precompilato, nuova circolare

Modello 730 2018: istruzioni e detrazioni del precompilato, nuova circolare.

Le istruzioni operative relative al modello 730 2018 sono contenute nella circolare n. 10/2018 diffusa dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. La circolare è uscita a distanza ravvicinata dalla scadenza della presentazione del 730 precompilato. E ha come scopo quello di fornire le informazioni necessarie per lo svolgimento corretto della procedura. Nella circolare si evidenziano le differenti modalità di presentazione del modello; nonché le caratteristiche principali e i vantaggi del modello precompilato. Andiamo quindi a riassumere le informazioni principali contenute nella suddetta circolare.

Modello 730 2018: cos’è e modalità di presentazione

Nel testo si legge che il modello 730 precompilato viene messo a disposizione dei lavoratori dipendenti e pensionati dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 aprile di ogni anno. Ciascun contribuente può scaricare il modello direttamente dal sito dell’Agenzia. Per farlo avrà bisogno delle credenziali di accesso. Queste possono essere il codice Pin; l’identità digitale SPID; il Pin dispositivo Inps; e la Carta Nazionale dei Servizi. Una volta effettuato l’accesso, la domanda è la seguente. Come presentare il modello 730 precompilato? Ci sono 3 modi differenti di presentazione.

  • Presentazione diretta: si effettua tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate. Bisognerà indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio. Prima dell’invio è altamente consigliabile una verifica dei dati presenti nel modello. In caso di necessità di modifiche e integrazioni, “queste saranno messe a disposizione del contribuente con un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3”.
  • Al sostituto d’imposta: va consegnato il modello 730-1, nonché la delega per l’accesso al modello precompilato. Entro il 7 luglio, il sostituto d’imposta dovrà consegnare al contribuente una copia della dichiarazione elaborata. E il prospetto di liquidazione (modello 730-3). Inoltre, bisognerà che vena indicato il rimborso che sarà erogato. E le somme trattenute.
  • Al CAF o professionista: anche in questo caso andrà consegnato il modello 730-1 assieme alla delega per l’accesso al modello. Il contribuente dovrà mostrare e consegnare i documenti necessari per la verificati dei dati riportati nella dichiarazione. Cosa succede qualora la dichiarazione sia presentata direttamente o tramite Caf o professionista con modalità “senza sostituto”? L’eventuale secondo o unico acconto dovrà essere versato con modello F24 il 30 novembre.

Modello 730 2018 ordinario: scadenze

La circolare dedica una voce anche al modello 730 ordinario. In questa si legge che il modello 730 ordinario può essere presentato a tali soggetti entro queste scadenze.

  • Entro il 7 luglio: al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.
  • Entro il 23 luglio: al CAF/Professionista abilitato.

Si precisa inoltre che qualora il modello 730 ordinario venga presentato al sostituto d’imposta, il contribuente dovrà consegnare lo stesso modello già compilato.

Modello 730 2018: acquisizione e conservazione documentazione

La circolare dedica un capitolo all’acquisizione e alla conservazione della documentazione ai fini delle verifiche per la conformità dei dati riportati in dichiarazione. Pertanto, il contribuente dovrà conservare la documentazione originale; il CAF o professionista abilitato dovrà invece conservarne una copia; che dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate su eventuale richiesta. Per quanto riguarda il modello 730, la scheda relativa alla destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, nonché gli altri documenti, “possono essere sottoscritti elettronicamente dal contribuente e conservati digitalmente”.

Modello 730 precompilato 2018: chi deve presentarlo e come fare.

Nella circolare si precisa che il modello 730 e la documentazione di supporto dovranno “essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione”. Nell’eventualità in cui le deduzioni o detrazioni siano ripartite in più annualità, il termine decorrerà dall’anno di presentazione della dichiarazione che contiene l’ultima rata.

Modello 730 2018: oneri detraibili e deducibili

All’interno del modello 730 2018 vi sono oneri deducibili e detraibili. Tra questi, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro elenca i seguenti.

  • Interessi passivi sui mutui;
  • Premi assicurativi;
  • Spese sanitarie e relativi rimborsi;
  • Spese universitarie;
  • Pagamento rette di frequenza dell’asilo nido;
  • Spese funebri;
  • Contributi versati alla previdenza complementare.

In più il modello 730 include anche le informazioni già contenute nelle banche dati immobiliari, pagamenti e compensazioni effettuati col modello F24; nonché le quote di detrazione (su base pluriennale) relative a eventuali spese di ristrutturazione e risparmio energetico.

Tali dati possono anche non essere inseriti nel modello 730. Ma per questo occorrerà compilare una dichiarazione di opposizione. Quest’ultima potrà essere effettuata tramite il sito web del Sistema Tessera Sanitaria; dove si potranno spuntare le voci che si vogliono escludere dall’invio dei dati. In alternativa è possibile utilizzare l’apposito modello; con una comunicazione diretta all’Agenzia delle Entrate.

Modello 730 2018: liquidazione

Nella circolare si ricorda che a partire dal 2014 è possibile presentare il modello 730 anche in assenza di sostituto d’imposta. In base alla dichiarazione si possono ottenere due risultati.

  • A debito: il soggetto che presta l’assistenza fiscale trasmette in via telematica il modello F24; ovvero lo consegna al contribuente entro il decimo giorno prima della scadenza di pagamento.
  • A credito: il rimborso viene effettuato dall’Agenzia delle Entrate. Il rimborso sarà erogato tramite le modalità di accredito scelte. E comunicate preventivamente dal contribuente

Per quanto riguarda la compilazione nello specifico, bisognerà indicare le seguenti informazioni nelle specifiche voci.

  • 730 senza sostituto: A;
  • Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio: Mod. 730 dipendenti senza sostituto.

Ovviamente la liquidazione può anche essere effettuata con sostituto d’imposta. In quest’ultimo caso il sostituto dovrà effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute a titolo di saldo, acconto Irpef, addizionali e imposte sostitutive. Questo dovrà avvenire con la retribuzione di competenza del mese di luglio. Per i pensionati il periodo slitta invece ad agosto o settembre.

Infine, la gestione dei conguagli a credito da parte del sostituto può presentare le seguenti due situazioni.

  • Rimborso del credito: si effettua tramite corrispondente riduzione delle ritenute a titolo Irpef e/o addizionali sui compensi di luglio;
  • Rimborso del credito e ritenute insufficienti: gli importi a credito residui sono rimborsati con una riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei mesi successivi dell’anno. Infine, i rimborsi devono avere cadenza mensile; e percentuale uguale per tutti i sostituti.

Modello 730 2018: sanzioni e ravvedimento operoso

L’ultimo capitolo della circolare sul modello 730 2018 è dedicato alle sanzioni e al ravvedimento operoso. Qui si informa che il decreto legislativo n. 175/2014 ha introdotto più responsabilità per i Caf e i professionisti abilitati che appongono il visto di conformità. Con questo infatti vine garantita l’esecuzione dei controlli. E di questi si assumono le responsabilità nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate. E degli altri enti impositori.

In caso di visto infedele tali soggetti sono tenuti al pagamento di un importo pari alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione, nella misura del 30% che sarebbe stata richiesta al contribuente.

Ovviamente fanno eccezione quegli errori dipendenti da condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Nel testo si informa che per evitare sanzioni, Caf e professionisti abilitati possono trasmettere una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata svolta assistenza fiscale; tramite la correzione dei suddetti errori. Infine, sarà possibile accedere all’istituto del ravvedimento operoso tramite versamento della sanzione ridotta a un ottavo del minimo entro il 10 novembre. Qualora il contribuente rifiuti di presentare tale dichiarazione, l’imposta e gli interessi restano a carico di quest’ultimo.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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