Visita fiscale Inps: nessuna esenzione per orario e giorni, come funziona

Pubblicato il 9 Luglio 2018 alle 09:56 Autore: Daniele Sforza
Visita fiscale Inps: no esenzione orari e giorni

Visita fiscale Inps: nessuna esenzione per orario e giorni, come funziona.

Per quanto riguarda la visita fiscale Inps non è prevista nessuna esenzione né per gli orari, né per i giorni. Alcuni soggetti possono (erroneamente) pensare che il primo e l’ultimo giorno di malattia si possa essere esonerati dalle visite fiscali da parte della rete di medici dell’Istituto previdenziale. Ovviamente non è così. Non c’è nessun articolo del nuovo regolamento che prevede un esonero in questi casi. Anzi, le visite mediche di controllo possono essere ordinate sin dal primo giorno di malattia; in particolar modo per quei soggetti che il datore di lavoro o il cervellone dell’Inps ritengono “a rischio”.

Visita fiscale Inps: nessuna esenzione

Nonostante ci possa volere del tempo all’invio del certificato medico, il soggetto che si assenta dal lavoro per motivi di malattia è sin da subito soggetto alle visite fiscali Inps. Ovvero, sin dal primo giorno. Al tempo stesso, anche l’ultimo. Anche in caso di lavoratore part-time, il soggetto è tenuto a rispettare sempre le fasce orarie di reperibilità. Dal primo all’ultimo giorno di malattia. Va inoltre ricordato che le visite mediche di controllo possono essere anche ripetute, non solo nell’arco temporale della malattia; ma anche nel giorno stesso. Un medico dell’Inps può dunque venire a fare accertamenti anche più di una volta al giorno, sempre rispettando le fasce orarie di reperibilità. Queste ultime, lo ricordiamo, vanno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per i dipendenti pubblici; dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per i dipendenti privati.

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Visita fiscale Inps: casi di esenzione

Gli unici casi di esenzione sono quelli previsti dal decreto Madia. Più precisamente l’elenco può essere consultabile all’articolo 4 del suddetto Decreto. Esclusi dall’obbligo delle fasce di reperibilità sono tutti quei dipendenti la cui assenza è dovuta a casi particolari.

  • Patologie gravi richiedenti terapie salvavita;
  • Causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle patologie rientranti nella Tabella E del decreto;
  • Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta; pari o superiore al 67%.

Quindi, ad esempio, chi effettua analisi o visite mediche specialistiche o chi deve sottoporsi a terapie curanti la propria patologia può essere esonerato. Previa documentazione che attesti la causa delle assenze.

Infine, per quanto riguarda i lavoratori assenti per causa di malattia professionale e infortunio sul lavoro, l’Inps ha chiarito che gli accertamenti restano di competenza dell’Inail.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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