Errore materiale: significato, cosa si intende e come farlo valere

Pubblicato il 25 Aprile 2019 alle 12:10 Autore: Claudio Garau

Che cos’è l’errore materiale secondo il diritto italiano e come si manifesta. Con quali modalità è possibile porre rimedio ad esso.

Errore materiale: significato, cosa si intende e come farlo valere

Nel gergo degli ambienti giudiziari, si sente spesso parlare di errore materiale. Però probabilmente non tutti sanno il significato di questi termini e quali specifiche conseguenze esso produce. Vediamo di seguito, con sintesi e chiarezza, di che cosa si tratta.

Errore materiale: di che si tratta secondo la legge italiana?

Per errore materiale, intendiamo una mera distrazione, una svista, un errore di battitura nel riportare, ad esempio, una cifra. Com’è ovvio dedurre, tutti gli operatori del diritto possono esserne coinvolti, ma sarà rilevante soprattutto se commesso da un giudice. Non può definirsi un errore oggettivamente grave, dato che non mostra un’anomalia nel ragionamento logico-giuridico seguito dal responsabile. Tipico è il caso, in una sentenza, dell’erronea indicazione della parti della controversia o della data del provvedimento. È chiaro che l’errore per essere qualificato come materiale, e quindi rilevante per il diritto, deve essere evidente e quindi immediatamente percettibile ed individuabile da un controllo dell’atto in cui tale errore compare.

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Quali rimedi in queste circostanze?

La legge offre le dovute risposte in merito a come porre riparazione al suddetto errore. In queste circostanze, la via dell’impugnazione e di un successivo grado di giudizio non appare di certo la più conveniente per l’interessato alla correzione. In particolare, occorrerà seguire quanto sancito, in merito, dal Codice di Procedura Civile. E pertanto i provvedimenti gravati da errore materiale, potranno essere corretti, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che ha compiuto di fatto l’errore in questione. Avremo che, se ambo le parti della causa sono concordi nel richiedere la stessa correzione, il magistrato sarà tenuto a emettere decreto e a correggere l’anomalia. Laddove invece l’errore magari non sia così evidente e la correzione sia richiesta quindi da una sola delle parti in causa, il giudice dovrà fissare una successiva udienza di comparizione della parti. Al termine di essa, il magistrato provvederà con ordinanza apposita.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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