Contratto tempo determinato o indeterminato: modifica clausole o condizioni

Pubblicato il 25 Settembre 2019 alle 13:27 Autore: Claudio Garau

Contratto a tempo determinato o indeterminato: quali regole seguire per la modifica o l’integrazione con nuove clausole o condizioni?

Contratto tempo determinato o indeterminato modifica clausole o condizioni
Contratto tempo determinato o indeterminato: modifica clausole o condizioni

Il contratto è un accordo tra le parti finalizzato a costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Esso, data l’autonomia negoziale riconosciuta dalla legge ai privati, può essere certamente modificato nel corso del tempo. Vediamo come, anche con riferimento al contratto tempo determinato o indeterminato.

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Contratto a tempo determinato o indeterminato e modifiche: come?

Chiedersi se la legge consente di cambiare o modificare un contratto, dopo che è stato scritto e firmato, è una domanda assolutamente legittima. La necessità infatti potrebbe essere quella di modificare una clausola o correggere un errore o un’imprecisione. Pensiamo, infatti, alle integrazioni o correzioni che spesso occorre fare, ad un contratto a tempo determinato o indeterminato (perché magari originariamente redatto troppo rapidamente e senza seguire tutte le formalità di legge).

La regola generale è che gli accordi o contratti, scritti o verbali, sono vincolanti per i contraenti e non possono esser modificati in modo unilaterale, ma occorre sempre il concorso delle volontà dei soggetti che li hanno stipulati.

Il Codice Civile, secondo una norma applicabile anche alla generalità dei contratti a tempo determinato o indeterminato, dispone che la modifica di clausole e condizioni, segue la stessa forma dell’originario contratto. In altre parole, ciò significa che se il contratto è stato concluso oralmente, varrà la mera modifica in forma orale; ma se il contratto è scritto – com’è tipico dei contratti di lavoro – potrà essere modificato soltanto attraverso un altro atto scritto.

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La modifica del contratto a tempo determinato o indeterminato potrà essere di uno dei due tipi seguenti: o un’integrazione dei patti originali, in merito ad elementi nuovi e in precedenza non considerati (ad esempio l’aggiunta di benefits aziendali nel rapporto di lavoro); oppure una diversa regolamentazione dell’accordo originale (ad esempio una modifica dell’orario di lavoro). Nel primo caso, il contratto a tempo determinato o indeterminato originale resta in piedi, con l’aggiunta di una o più clausole nuove; nel secondo caso, il precedente contratto è sostituito dalla nuova e diversa regolamentazione.

Ciò che va rimarcato è che la modifica di un contratto scritto deve obbligatoriamente essere approvata da ambo le parti: nessuna nuova condizione o clausola può essere introdotta unilateralmente. In caso di contestazione di una certa clausola o condizione, le parti possono – in mancanza di accordo – rivolgersi ad un giudice che faccia luce sulla questione, attraverso l’applicazione delle regole civilistiche sull’interpretazione del contratto.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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