Contributi Inps 2019: conguaglio fine anno, a chi spetta. La circolare

Pubblicato il 1 Gennaio 2019 alle 10:09 Autore: Guglielmo Sano

Contributi Inps: una recente circolare dell’ente fornisce tutte le indicazioni fondamentali a proposito del conguaglio di fine anno

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Contributi Inps 2019: conguaglio fine anno, a chi spetta. La circolare

Contributi Inps: la circolare numero 160 del 27 dicembre 2019 emanata dall’ente fornisce tutte le indicazioni fondamentali a proposito del conguaglio di fine anno.

Contributi Inps: scadenze per i pagamenti

Con la circolare numero 160 del 27 dicembre 2019, l’Inps comunica che il termine per effettuare il conguaglio dei contributi previdenziali e assistenziali per l’anno che sta per finire è quello fissato per il pagamento della denuncia per i mesi di dicembre e gennaio. Dunque, la scadenza è stabilita per il giorno 16 di gennaio e il giorno 16 di febbraio. Detto ciò, i conguagli relativi al Tfr al Fondo Tesoreria possono essere inseriti anche nella denuncia relativa a febbraio 2020 con scadenza per il pagamento fissata al 16 marzo.

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Elementi variabili della retribuzione: le indicazioni Inps

Per quanto riguarda gli elementi variabili della retribuzione, l’Inps ricorda quanto stabilito dal DM 7.10.1993: “qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori, fatta salva, nell’ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione”.

Quindi, l’ente ricorda gli eventi o gli elementi da considerare: compensi per lavoro straordinario; indennità di trasferta o missione; indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS; indennità riposi per allattamento; giornate retribuite per donatori sangue; riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL; permessi non retribuiti; astensioni dal lavoro; indennità per ferie non godute; congedi matrimoniali; integrazioni salariali (non a zero ore). Inoltre, bisogna precisare che tra i casi compare anche quello in cui l’assunzione avvenga successivamente all’elaborazione della busta paga.

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Massimale, contributo aggiuntivo IVS, fringe benefits

L’Inps ricorda anche che il massimale annuo per la base contributiva e pensionabile delle pensioni obbligatorie per il 2019 è di 102.543,00 euro. Poi bisogna sottolineare che per quanto riguarda i regimi pensionistici con aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, l’articolo 3-ter della legge n. 438/1992 ha istituito un contributo dell’1%, a carico del lavoratore, eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile: per il 2019, il limite è di 3.929,00 rapportato ai dodici mesi. Infine, da evidenziare come il valore dei fringe benefits sia stabilito nella misura di 258,23 euro per periodo d’imposta.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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