Fotocopiare un libro, autorizzazione e quando si può: legge sul punto

Pubblicato il 24 Gennaio 2020 alle 17:15 Autore: Claudio Garau

Fotocopiare un libro o scannerizzarlo: quando è consentito e quando non lo è. La legge in materia di copyright e le varie ipotesi.

Fotocopiare un libro, autorizzazione e quando si può legge sul punto
Fotocopiare un libro, autorizzazione e quando si può: legge sul punto

Chi è o è stato studente universitario sa bene dell’utilità e praticità di fotocopiare un libro da studiare per preparare qualche esame: molto spesso, infatti, i programmi delle varie materie non prevedono lo studio dell’intero testo, ma soltanto di alcune parti, talvolta anche solo qualche decina di pagine. Allora appare una scelta consona quella di fotocopiare un libro di studio, magari trovato nella biblioteca della facoltà o prestato da un amico, esclusivamente nelle parti che occorre leggere. Ma è legale fotocopiare un libro o scannerizzarlo? ovvero ciò non costituisce illecito? serve un’autorizzazione? Vediamolo di seguito.

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Fotocopiare un libro: la legge lo consente o no?

Sono tutte domande legittime: in effetti esiste una legge ad hoc, ovvero la legge sul diritto d’autore che dispone in merito alla fotocopiatura di opere letterarie e al riassunto o citazione. Il dubbio insomma è più che giustificato: se non si conoscono le norme in materia, può esserci il timore che fotocopiare un libro possa causare delle conseguenze anche a livello penale, a seguito magari di una denuncia. Vediamo allora la legge in proposito e se le riproduzioni dell’originale, ovvero le fotocopie per uso privato e non per divulgazione o scopo di lucro, sono in verità “legali” oppure infrangono le regole sul copyright.

In particolare rilevano gli artt. 171 e 171 ter della legge citata sul diritto d’autore, ovvero la n. 633 del 1941. Essa, in relazione alla possibilità di fotocopiare un libro, scannerizzarlo o estrapolarne citazioni, distingue due diverse ipotesi, dalle quali scaturiscono conseguenze sanzionatorie. Infatti:

  • è punita penalmente qualsiasi persona che, anche senza fini di lucro, riproduce un’opera realizzata da altri, senza averne avuto autorizzazione o consenso dell’autore. È vietato ogni tipo di “copiatura”: dalla fotocopia alla scannerizzazione. La sanzione non è esigua, dato che oscilla da un minimo di 51 euro fino ad un massimo di 2.065 euro (art. 171);
  • peggio ancora per chi si mette a fotocopiare un libro per finalità di lucro: la legge infatti punisce più gravemente chi agisce per trarne un profitto illegittimo, attraverso la previsione della reclusione da sei mesi a tre anni e la sanzione pecuniaria da euro 2.582 a ben 15.493 euro (art. 171 ter);

Va inoltre rimarcato che, perché abbia luogo l’illecito della violazione del diritto d’autore o copyright, non è necessario che l’opera letteraria sia stata pubblicata da un editore. È infatti sufficiente;

  • la sua mera realizzazione in forma scritta;
  • la mancata autorizzazione o consenso da parte dell’autore;

Come accennato, fotocopiare un libro in modo libero e senza consenso è un illecito penale e, in quanto tale, può esser debitamente contestato sia alla copisteria, sia al cliente che domanda al negoziante la riproduzione o la fotocopiatura del testo (romanzo, testo universitario, scolastico, manuale ecc.).

Le eccezioni al divieto: quali sono?

Se la regola generale contenuta nella legge sul diritto d’autore prevede il divieto di fotocopiare un libro, tuttavia gli artt. 68 e 70 disciplinano i casi in cui la riproduzione è consentita, ovvero è libera. Vediamoli in sintesi:

  • anzitutto è possibile copiare a mano, con la penna, un testo letterario di qualsiasi tipo, a patto che la riproduzione sia finalizzata all’uso personale del lettore (art. 68);
  • è possibile anche riassumere, o citare o riprodurre pezzi o parti di testi letterari, ma non l’interezza dell’opera: ciò a patto che sia per finalità illustrative, di insegnamento, ricerca scientifica, discussione o studio e a patto che siano comunque nominati gli autori e la fonte. Inoltre non deve sussistere scopo di lucro e tali citazioni non debbono quindi essere di ostacolo all’utilizzazione e commercio dell’opera in oggetto (art. 70).

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L’uso personale delle fotocopie è ammesso

La legge vigente (art. 68 comma 2), inoltre, ammette la libertà di fotocopiare un libro fino ad un massimo del 15% dell’opera letteraria, contenuta nei musei, archivi e biblioteche pubbliche o scolastiche. Le fotocopie sono effettuate da tali organismi per finalità connesse ai servizi che offrono, ma senza che ricorra alcun tipo di lucro (è sottinteso in questi casi lo scopo “formativo” e non commerciale); se mai, il soggetto interessato dovrà corrispondere un compenso a forfait all’avente diritto, casa editrice oppure autore. Inoltre, il comma 3 dell’art. 68 della legge sul diritto d’autore prevede l’ipotesi delle fotocopie per mero uso personale (quello cioè tipico di chi studia e deve dare esami), ecco cosa dice: “Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo“.

Concludendo, la legge ammette certamente la legittimità dell’uso personale di quanto copiato o scannerizzato, ma nel limite percentuale citato e se è corrisposto un compenso a forfait. Viceversa in caso di violazione delle norme sul copyright, ovvero in caso di violazione di detti parametri – anche in assenza di lucro – scatterà una responsabilità penale.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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