Affido familiare: cos’è e come funziona. La tutela del minore

Pubblicato il 18 Gennaio 2021 alle 06:38 Autore: Claudio Garau

Affido familiare: perchè talvolta è essenziale nella vita e per la salute psico-fisica del minore? I requisiti degli affidatatari e la durata

Affido familiare cos'è e come funziona. La tutela del minore
Affido familiare: cos’è e come funziona. La tutela del minore

Vogliamo di seguito occuparci di un istituto di non esigua applicazione nella realtà pratica, ovvero quello dell’affido familiare. Ecco allora perché talvolta diventa una via obbligata per coloro che non hanno i mezzi per allevare, accudire e dare il giusto sostentamento al proprio figlio.

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Affido familiare: di che si tratta in concreto? i motivi

Anzitutto distinguiamo l’affido familiare dall’adozione: a differenza di quest’ultimo si tratta infatti di una misura temporanea, che può riguardare anche coppie non sposate e single, che possono di fatto divenire affidatari di un minore.

Le normetive che dispongono in merito all’affido familiare sono fondamentalmente due: la legge n. 184 del 1983 e la legge n. 149 del 2001. La prima afferma il diritto del minore di crescere in un contesto in cui esprimersi in libertà tramite le sue capacità ed attitudini. La legge del 2001 ha successivamente dato un nuovo assetto ed impulso all’affido familiare, proteggendo soprattutto la famiglia di origine e il diritto del figlio di essere allevato dai propri genitori biologici. Infatti, in base alla normativa oggi vigente, è la famiglia originaria che va anzitutto aiutata e sostenuta dallo Stato, prima di un eventuale affido ad una famiglia terza. Pertanto, soltanto se gli interventi di sostegno non bastano a dare adeguati garanzie al bambino, scatterà l’affido familiare. Come accennato sopra, tuttavia, l’affido di cui si tratta deve essere a tempo e mai esclusivo: ovvero la famiglia di origine deve poter conservare i rapporti con il figlio e deve essere coinvolta in un percorso di supporto ed aiuto, allo scopo di riacquistare idoneità e capacità genitoriali. Nel frattempo sarà la famiglia terza a garantire al minore vicinanza ed adeguato supporto morale, affettivo ed economico.

Pertanto possono essere ben diversi i motivi che giustificano il ricorso all’affido familiare: gravi difficoltà economiche della coppia di genitori, problemi psicologici di uno o di entrambi e che possono nuocere alla salute psico-fisica del figlio, ma non solo.

Affido familiare: chi può diventare affidatario? i requisiti

Come detto sopra, diversamente dall’adozione nazionale e internazionale, la legge consente di fare domanda di affido familiare temporaneo non solo alle coppie unite da vincolo matrimoniale, ma anche alle coppie conviventi (con prole o senza) ed ai single. Non sono previsti limiti di età per gli affidatari: tuttavia, bisogna essere maggiorenni.

Le persone interessate all’affido in oggetto debbono manifestare la loro volontà di accogliere un minore, presentando richiesta ai Servizi Sociali del proprio territorio. Questi, tramite appositi colloqui, incontri e test, valuteranno se davvero la coppia o il single che fanno richiesta, hanno i requisiti e l’idoneità per accudire – pur a tempo determinato – dal punto di vista morale, affettivo ed economico, un minore figlio di altri. In ipotesi di esito positivo di questo ciclo di incontri e di valutazioni, gli aspiranti affidatari avranno diritto ad essere inclusi in un elenco ufficiale ad hoc, in attesa dell’affidamento di un bambino. Per il buon esito della procedura ricordiamo però altresì che:

  • gli aspiranti affidatari debbono poter contare su uno spazio fisico di adeguate dimensioni, nella propria abitazione, al fine di accogliere un’altra persona;
  • debbono inoltre provare adeguate capacità educative per seguire in modo corretto il minore;
  • è basilare che il minore affidato acquisisca e conservi nel tempo la consapevolezza del valore della famiglia di origine nella propria vita e la disponibilità a far perdurare i rapporti anche nel periodo di affido, proprio al fine di reinserirsi nel nucleo di origine al momento opportuno.

La legge dispone altresì che i soggetti affidatari siano, in primo luogo, individuati tra i familiari del bambino o ragazzo. Laddove non sia possibile, sarà necessario procedere con l’affido familiare a terzi. In verità, la legge vigente ammette anche che il minore possa essere affidato ad una comunità familiare od anche ad un istituto di assistenza pubblica o privata della località più vicina a quella in cui la famiglia di origine ha la residenza. Vero è però che tale opzione non è prevista se il minore ha meno di 6 anni.

Come funziona in pratica?

Come accennato, molte volte per l’affido familiare è necessario rivolgersi ai Servizi Sociali del territorio. Fondamentalmente l’affido può essere:

  • consensuale, ovvero può essere fissato proprio dai Servizi Sociali laddove vi sia l’ok e l’accordo dei genitori del minore;
  • giudiziale, ovvero può essere fissato dal Tribunale dei minorenni, in caso di particolare gravità della situazione nella famiglia di origine che non lascia alternative all’affido, e pur con l’eventuale dissenso dei genitori biologici.

In ogni caso, nel provvedimento di affido saranno incluse le informazioni circa la durata temporale, le modalità dei rapporti tra minore e famiglia originaria, la sfera dei poteri conferiti agli affidatari e gli eventuali sostegni economici a questi ultimi, per il pieno accudimento del minore. Tante volte il tribunale è chiamato ad occuparsi del caso di affido, su segnalazione di familiari, vicini di casa o dell’istituto scolastico in cui è inserito il minore: in tali circostanze, il tribunale citato dovrà svolgere le opportune indagini al fine di fare luce sulla situazione di possibile disagio e di rischio per la salute psico-fisica del minore. In linea di massima, prima di un eventuale allontanamento del minore dalla famiglia di origine, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, saranno i Servizi Sociali a fare il possibile per supportare il nucleo familiare di origine ed evitare l’affido in esame.

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Le tempistiche dell’affido

Come abbiamo detto, l’affido familiare ha carattere temporaneo. Tuttavia, in ipotesi di questioni familiari assai gravi (problemi psichiatrici di uno dei genitori, ad esempio), tale affido può durare anche fino a due anni, ovvero è a lungo termine. In verità, tale periodo di tempo può anche essere allungato dal Tribunale per i minorenni se un eventuale stop dell’affido è ritenuto pregiudizievole, da parte del Tribunale stesso. Invece, in ipotesi di problematiche meno complesse, l’affido familiare di solito dura non oltre i 18 mesi (affido a medio termine) o 6-8 mesi (affido a breve termine). La legge vigente ammette anche l’affido a tempo parziale, che riguarda la possibilità che il minore passi soltanto alcune ore del giorno con gli affidatari, oppure i weekend o vacanze. L’affido però potrebbe durare indefinitamente, nel caso i genitori biologici non possano più assicurare la salute psico-fisica del minore: in queste circostanze si parla di affido reiterato, ovvero sine die, che tuttavia termina al compimento dei 18 anni, momento in cui il giovane affidato ottiene la facoltà giuridica di poter scegliere per se stesso e per la sua esistenza.

Concludendo, laddove invece venga meno la situazione di disagio nel nucleo di origine e quindi cessato il periodo di affido familiare, il minore potrà fare ritorno senza indugio tra le mura domestiche dei genitori biologici, pur mantenendo diritto ad avere sempre rapporti con gli affidatari.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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