Pensione anticipata in deroga: cos’è, requisiti e a chi spetta. Le ipotesi

Pubblicato il 18 Gennaio 2021 alle 06:36 Autore: Claudio Garau

Pensione anticipata in deroga alla disciplina ordinaria: di che si tratta e quali sono i requisiti per l’accesso. Ecco le ipotesi previste dalla legge

Pensione anticipata in deroga cos'è, requisiti e a chi spetta. Le ipotesi
Pensione anticipata in deroga: cos’è, requisiti e a chi spetta. Le ipotesi

Chi lavora avrà sentito già parlare di pensione anticipata, ovvero una pensione che permette di uscire dal mercato del lavoro in tempi meno lunghi del solito. In Italia, tuttavia, il panorama dei trattamenti pensionistici è quanto mai variegato e ricco di sfaccettature diverse. Cerchiamo allora di fare chiarezza e di capire quando e come un lavoratore può uscire dal lavoro con maggiore celerità, con quali requisiti e parametri di riferimento.

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Pensione anticipata ordinaria: il quadro di riferimento

Anzitutto dobbiamo citare la cosiddetta pensione anticipata ordinaria, ovvero quella tipologia di trattamento previdenziale che può essere ottenuto, indipendentemente dall’età anagrafica dai lavoratori iscritti all’INPS. Sino al 31 dicembre 2026 è obbligatoria però un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini (oltre alla finestra di attesa pari a tre mesi). La pensione anticipata ordinaria permette di uscire un po’ prima, ma è ben difficile ottenerne il diritto prima del conseguimento del requisito anagrafico per godere della pensione di vecchiaia: insomma, occorre aver iniziato a lavorare prestissimo, al compimento della maggiore eta.

Tale pensione è stata prevista a partire dal primo gennaio 2012 dalla nota Legge Fornero (art. 24 del decreto legge 201/2011). In particolare, la pensione anticipata ordinaria è il trattamento pensionistico versato a favore dei seguenti lavoratori:

  • iscritti all’assicurazione generale obbligatoria;
  • iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, commercianti artigiani);
  • iscritti ai fondi esclusivi, esonerativi e sostitutivi della stessa;
  • iscritti presso la gestione separata Inps.

Come detto, tale pensione si consegue con il mero perfezionamento del requisito contributivo, mentre l’età anagrafica non rileva.

Le pensioni in deroga: quali sono?

Ma la legge italiana conosce anche altre regole in ambito pensionistico, che prevedono le cosiddette pensioni anticipate in deroga, ovvero con requisiti meno rigidi della pensione anticipata ordinaria. Si tratta della pensione anticipata per i lavori usuranti, della pensione anticipata per i lavoratori precoci, di quota 100 e dell’opzione donna. Le prime due sono state introdotte in via continuativa salvo modifiche di legge, le ultime due invece sono sperimentali, ed hanno – almeno per il momento – una durata circoscritta nel tempo. Tuttavia anche se una di queste “deroghe” venisse meno, chi ha maturato i relativi requisiti, potrà comunque fare domanda ed ottenere l’agevolazione pensionistica.

Vediamo separatamente ciascuna di queste pensioni in deroga alla legge Fornero.

Pensione anticipata per lavori usuranti

Anzitutto, è possibile uscire prima dal mondo del lavoro, se si svolge un lavoro usurante o con turni notturni. Si tratta di una pensione di anzianità, e anticipata in deroga, che si può ottenere laddove siano stati versati almeno 35 anni di contributi e si siano stati compiuti almeno 61 anni e 7 mesi di età anagrafica. Si tratta di requisiti validi e bloccati almeno fino a fine 2026.

Come accennato, anche chi lavora di notte può avvalersi di tale pensione:

  • chi lavora di notte per almeno 78 notti in un anno è obbligato ad una anzianità contributiva di almeno 35 anni, collegata ad un’età anagrafica di almeno 61 anni e 7 mesi;
  • chi lavora, in un anno, tra le 72 e 77 notti l’anno è invece obbligato a 35 anni di contributi ed almeno 62 anni e 7 mesi di età anagrafica;
  • invece chi lavora di notte tra le 64 e le 71 volte in un anno, è tenuto ad ottenere almeno 35 anni di contributi versati ed almeno 63 anni e 7 mesi di età anagrafica.

Pensione anticipata lavoratori precoci

Per quanto riguarda questa categoria di beneficiari della pensione anticipata in deroga, lo “scivolo pensionistico” in questione è stato confermato dalla Legge di bilancio 2020. Pertanto, i lavoratori precoci possono continuare ad uscire da lavoro con 41 anni di contributi versati senza applicare i cinque mesi in più di aspettativa di vita. Persiste infatti fino almeno al 2026 il blocco degli scatti per tali categorie di lavoratori. In particolare, il presupposto determinante restano i 41 anni di contributi fino al 31 dicembre del 2026, che aumenterà in base alle aspettative di vita, ma soltanto dal 2027 (lo stesso vale per i lavori usuranti e notturni).

In base alla legge vigente, i lavoratori precoci sono da intendersi come coloro che hanno lavorato per almeno 12 mesi effettivi prima del compimento dei 19 anni e debbono aver conseguito l’anzianità contributiva necessaria entro il 31 dicembre 1995. In tali circostanze, i lavoratori potranno ottenere la pensione anticipata in deroga, sussistendo almeno 41 anni di contributi versati. Di solito questi lavoratori hanno circa sessant’anni, perciò meno anni di quelli previsti dalla legge Fornero (67 anni per il 2020). Per quanto riguarda l’elenco in dettaglio delle figure ricomprese in tale ambito, rimandiamo alle indicazioni dell’Inps.

Quota 100

Si tratta di una pensione anticipata – in deroga alla legge Fornero -per il momento sperimentale nel triennio 2019-2021. Per conseguirla serve:

  • anzianità contributiva di almeno 38 anni; a tale scopo è anche doveroso che ci sia, in apposite gestioni, il requisito di 35 anni di versamento di contributi “al netto” dei contributi figurativi accreditati per coprire eventuali periodi di disoccupazione o infortunio o malattia. Inoltre, è anche possibile – allo scopo di raggiungere i 38 anni di contribuzione – cumulare i versamenti accreditati in gestioni diverse, salvo quelli nelle casse professionali;
  • un’età di almeno 62 anni.

Nella disciplina di quota 100 troviamo le “finestre”, ovvero un particolare meccanismo di differimento della decorrenza: tali finestre corrispondono a 6 mesi per i dipendenti pubblici (a parte chi lavora in ambito Afam e scuola, che ha una finestra annuale), mentre sono 3 mesi per chi lavora in ambito privato come dipendente.

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Opzione donna

Infine, troviamo l’altra pensione di anzianità – anticipata e sperimentale – ovvero la cosiddetta opzione donna. Tale pensione – calcolata per intero con il sistema contributivo – è stata confermata dalla legge di bilancio 2020, ecco chi può fare domanda:

  • donne che al 31 dicembre 2019, hanno compiuto l’età di 58 anni se dipendenti, oppure 59 se autonome;
  • donne che alla stessa data hanno maturato 35 anni di contributi versati.

Anche qui vale la cosiddetta “finestra”: pertanto, maturati i requisiti per l’effettiva decorrenza del beneficio, dovranno passare 12 mesi di finestra per le lavoratrici subordinate e 18 mesi per le autonome.

Concludendo, vediamo come la legge in concreto prevede diversi percorsi per uscire prima dal mondo del lavoro ed ottenere un trattamento pensionistico agevolato: i requisiti però sono tassativi e vanno rispettati uno ad uno.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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