Accertamento tecnico preventivo: cos’è, come si fa e come funziona

Pubblicato il 14 Settembre 2020 alle 12:03 Autore: Claudio Garau
Accertamento tecnico preventivo: cos'è, come si fa e come funziona

Accertamento tecnico preventivo: cos’è, come si fa e come funziona

I meccanismi dei processi e le regole che li disciplinano sono sconosciuti ai più: solo gli “addetti ai lavori” sanno come muoversi ed orientarsi nella prassi dei tribunali. Tuttavia, vi sono istituti del diritto processuale che meritano di essere compresi ed assimilati anche da chi non si occupa di leggi per professione. Ecco allora che qui di seguito appare utile vedere nel dettaglio che cos’è un accertamento tecnico preventivo, come si fa e come di fatto funziona. Si tratta infatti di un istituto che tutela le parti in giudizio e può rendere più veloce una disputa giudiziaria. Vediamo più da vicino.

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Accertamento tecnico preventivo: di che si tratta e qual è la sua finalità

Tecnicamente parlando, l’accertamento tecnico preventivo (ovvero il cosiddetto ATP) consiste in un procedimento cautelare mirato a determinare le cause tecniche oggettive che hanno prodotto un vizio. La sua disciplina è contenuta nell‘art. 696 c.p.c., il quale dispone: “Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un ispezione giudiziale”.

In verità, a detto articolo, la legge n. 80 del 2005 – provvedimento di conversione del decreto-legge per la competitività – ha aggiunto una ulteriore previsione, ampliando di fatto le possibilità di utilizzo dell’accertamento in oggetto: infatti, oggi l’accertamento tecnico preventivo e l’ispezione giudiziale, se sussiste urgenza, possono essere disposti “anche sulla persona dell’istante e, se questi vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta”. Per questa via, il legislatore ha recepito alcune significative indicazioni giurisprudenziali, provenienti dalle sentenze n. 471 del1990 e n. 257 del 1996, emesse dalla Corte Costituzionale su questi argomenti. Ma qual è in concreto la finalità dell’accertamento tecnico preventivo?

Ebbene, lo scopo dell’ATP consiste nella volontà di impedire, attraverso l’utilizzo di detto istituto, l’irrimediabile dispersione di elementi probatori, di portata decisiva ai fini della decisione del giudice su una determinata controversia. Infatti, attendere e non svolgere repentinamente detto accertamento preventivo, comporterebbe il dover fare i conti con le modificazioni alle quali, con il passare del tempo, possono essere soggetti luoghi o persone fisiche; in altre parole, tale accertamento serve a “cristallizzare” in qualche modo quegli elementi e quei profili che, essendo rilevanti per il processo, sono comunque destinati a confluire nella successiva causa, avente a che fare con la commissione di un fatto illecito. In buona sostanza, si tratta di un istituto di garanzia, che va nella direzione di tutelare i diritti del soggetto leso, che chiede giustizia in tribunale: l’accertamento si svolgerà prima dell’inizio del processo vero e proprio, dato che è mirato a costituire una prova “prima dell’instaurazione di un giudizio” ed “in vista del giudizio“.

In quali circostanze concrete è opportuno svolgere l’accertamento tecnico preventivo?

Se quanto appena esposto è il dato della legge in proposito, ci si potrebbe chiedere a questo punto in quali circostanze concrete è preferibile disporre l’accertamento tecnico preventivo. Ebbene, in via generale, si può dire che se un privato deve avviare una causa legale che ha elementi specialistici e complessi, e su cui è meglio svolgere un vaglio immediato, la via dell’accertamento tecnico preventivo va percorsa senza indugio.

Infatti, grazie all’accertamento in oggetto, è possibile dare una valutazione tecnica anticipata su fatti, elementi, persone e circostanze che avranno un peso nella decisione sulla controversia. Anzi, nelle ipotesi più “fortunate”, un certo esito schiacciante ed incontrovertibile dell’accertamento, potrebbe addirittura far evitare il lungo iter di tribunale, dato che la controparte potrebbe essere messa alle strette dalle risultanze, cercando di seguito una conciliazione con l’avversario. Ma in quali casi è opportuno in concreto l’accertamento? Eccoli schematicamente:

  • ipotesi di pericolo di alterazione o di deperimento di prove;
  • possibilità di modifica dei luoghi aventi rilievo per la causa;
  • possibilità di modifica delle circostanze rilevanti per la causa;
  • necessità di svolgere attività di sistemazione e di ricondizionamento dei luoghi e/o dei macchinari;
  • necessità di compiere interventi di qualsiasi genere, che consentano il ripristino dello status quo ante o l’eliminazione della situazione di pericolo o di pregiudizio o di inutilizzabilità, prodotta a seguito del fatto oggetto di contestazione e di causa legale.

In breve, con l’accertamento tecnico preventivo si vuole andare subito al nocciolo del problema, giungendo più rapidamente ad una soluzione della controversia. Casi frequenti in cui scatta l’accertamento in esame hanno a che fare con incidenti stradali, lavori edili eseguiti non a norma e la malasanità (in quest’ultima ipotesi l’accertamento è obbligatorio), giusto per fare qualche esempio.

Come funziona?

A questo punto, chiariamo come avviare detto accertamento tecnico preventivo. Per attivarlo, è necessario fare formale domanda tramite ricorso al tribunale o al giudice di pace competente per territorio, materia e valore della causa, da parte di chi ne ha interesse. Ma non basta soltanto l’interesse: serve – come sopra ricordato – anche l’urgenza, ovvero deve sussistere il rischio per il quale lo scorrere del tempo potrebbe impedire il successivo vaglio di elementi decisivi per il giudizio.

Effettuata la richiesta, il magistrato competente, se valuta ammissibile la domanda di ATP, nominerà con decreto il consulente tecnico d’ufficio , predisponendo altresì la data di comparizione e di conferimento dell’incarico. In tali circostanze, saranno inoltre indicati i quesiti, vale a dire le specifiche domande a cui il Ctu dovrà dare risposta. Tuttavia, le parti potranno farsi assistere dai propri consulenti, che vaglieranno a loro volta il lavoro svolto dal Ctu e potranno fare osservazioni. Il tutto chiaramente nell’ottica di poter ricostruire il quadro di quanto oggetto di accertamento, nel modo più accurato e veritiero possibile.

Gli esiti e i costi del CTU: chi paga?

L’attività del consulente tecnico d’ufficio si svolgerà con l’esame di quanto sottoposto alla sua valutazione (luoghi, cose, persone ecc.), sulla scorta dei citati quesiti. A seguito di ciò, il CTU scriverà un resoconto, che farà pervenire al giudice, in modo da illustrare quali sono state le attività compiute e i risultati raggiunti. Detta relazione prende il nome di consulenza tecnica d’ufficio, che entrerà a far parte del fascicolo processuale, costituendo un significativo elemento di prova.

E’ intuibile che l’accertamento tecnico preventivo, essendo un iter ad hoc che segue determinate regole e prevede l’intervento di un consulente tecnico d’ufficio, ha un costo. Rimarchiamo che il compenso a favore del consulente sarà erogato tempestivamente, senza attendere la fine del processo, ovvero a seguito del deposito della CTU, ed in base a quanto stabilito dal giudice.

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La liquidazione del compenso grava di solito su chi ha proposto il ricorso; ma può succedere che il magistrato disponga la liquidazione nei confronti di tutte le parti processuali, in solido tra loro, come si dice in gergo.

Elemento da rimarcare, e con cui concludiamo, è però il seguente: le spese in oggetto sono comunque da intendersi come “anticipate” da una o più delle parti in causa, ovvero non sono versate a titolo definitivo. Ciò comporta che resta ferma la regola della condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico di chi al termine del processo, sarà soccombente e dunque sconfitto.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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