Cambio indirizzo per visita fiscale Inps, le ultime novità

Pubblicato il 25 Settembre 2020 alle 15:01 Autore: Claudio Garau
Cambio indirizzo per visita fiscale Inps, le ultime novità

Cambio indirizzo per visita fiscale Inps, le ultime novità

L’Inps, con una sua recentissima circolare, ha comunicato le istruzioni da seguire, per quanto riguarda la comunicazione del cambio indirizzo di reperibilità – in ipotesi di visita fiscale Inps – rispetto al domicilio indicato nella certificazione telematica emessa dal medico curante. Vediamo di seguito queste novità, cui gli interessati debbono fare riferimento, dato che – lo ricordiamo – sbagliare ad indicare l’indirizzo di reperibilità per visita fiscale Inps comporta la negazione dell’indennità di malattia ed anche gravose sanzioni disciplinari sul lavoratore subordinato.

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Visita fiscale Inps: cosa cambia in concreto

Le accennate novità fanno riferimento alla circolare Inps n. 106 del 2020, con la quale è stato introdotto un nuovo servizio ad hoc nel portale web dell’Istituto di previdenza. Infatti, l’indirizzo di reperibilità comunicato per visite mediche di controllo da oggi può essere modificato online. Il cosiddetto Sportello al cittadino per le VMC (visite mediche di controllo) rappresenta un nuovo strumento che consente di cambiare la reperibilità, secondo modalità che rendono dette modifiche più immediate e tracciabili. Le variazioni dell’indirizzo, rilevanti per la visita fiscale Inps, saranno effettuate su iniziativa del dipendente.

Ciò che cambia in modo significativo, rispetto al recente passato, è che con questo nuovo sistema, non è più prevista la comunicazione con e-mail al medico legale dell’Inps o al Contact Center: tali modalità saranno utilizzabili soltanto in ipotesi di impossibilità d’uso del nuovo servizio web. Inoltre, va rimarcato è che tale nuovo strumento di comunicazione non sostituisce comunque quelli che sono “gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei medesimi lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro”.

La recente novità in tema di visita fiscale Inps è tra l’altro utile all’utente-lavoratore perchè gli garantisce la ricezione della comunicazione dal parte dell’Istituto. Infatti, nella circolare si trova scritto che: “ogni reperibilità è storicizzata, onde evitare che si perda traccia degli indirizzi che possono
essere stati utilizzati per eventuali visite mediche di controllo
“.

I nuovi passaggi da compiere per effettuare il cambio

Vediamo dunque, schematicamente, come fare per cambiare l’indirizzo di reperibilità, in caso di visita fiscale Inps:

  • anzitutto, l’interessato – che può essere sia un lavoratore del settore pubblico, sia un lavoratore del settore privato – deve fare accesso al portale web dell’Inps, con autenticazione attraverso le proprie credenziali;
  • deve poi entrare nella sezione Servizi online, Sportello al cittadino per le Vmc (visite mediche di controllo);
  • di seguito, deve indicare il nuovo indirizzo di reperibilità con la funzione “Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”.

Peraltro, va ricordato che è possibile cambiare l’indirizzo di reperibilità più volte nell’arco della stessa assenza, dato che la circolare Inps concede libertà su questo aspetto.

In ogni caso, anche il datore di lavoro viene aggiornato sul cambio di indirizzo di reperibilità. Infatti, il servizio per il cambio indirizzo non libera il dipendente dal dovere di comunicazione all’azienda, previsto dalla legge o dal contratto collettivo.

E’ chiaro che il nuovo indirizzo va segnalato in modo corretto e devono essere dati tutti gli elementi informativi idonei a permettere al medico che effettua la visita fiscale Inps, di rintracciare l’abitazione. In ipotesi di impossibilità di rintracciare l’indirizzo, la conseguenza è la perdita dall’indennità economica per malattia.

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Come detto sopra, il nuovo servizio online vale sia per i dipendenti del settore privato, che per i dipendenti di quello pubblico. Sui primi, grava l’obbligo di comunicare direttamente all’Inps le eventuali variazioni di reperibilità, per non essere sanzionati dal lato disciplinare; per i secondi, invece, la legge vigente dispone che il lavoratore debba comunicare, alla sua Amministrazione di appartenenza, l’eventuale cambiamento dell’indirizzo di reperibilità, nel periodo di prognosi. Pertanto, in questo ultimo caso, è la stessa PA, in veste di intermediaria, a comunicare all’Inps la variazione, per poter svolgere regolarmente la visita medica di controllo.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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