Duplicato patente: come si fa, quanto costa e tempi. La guida rapida

Pubblicato il 13 Gennaio 2021 alle 11:57 Autore: Claudio Garau

 Duplicato patente: come si fa, quanto costa e tempi. La guida rapida

Bisogna stare attenti quando si utilizza il proprio mezzo a motore per gli spostamenti: la patente deve essere sempre in buono stato, non deteriorata e con i dati ben leggibili. Altrimenti si rischia il ritiro del documento in caso di controlli da parte della polizia. Ciò di cui di seguito vogliamo parlare è proprio come comportarsi nei casi in cui non è possibile esibire una patente di guida perchè persa, distrutta o deteriorata: in queste circostanze, è necessario richiedere un duplicato patente, una sorta di permesso provvisorio di guida, in attesa di riavere la patente effettiva, perchè magari la precedente è stata smarrita. Vediamo più nel dettaglio.

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Duplicato patente: come domandarlo in caso di patente distrutta, rubata o persa

Veniamo subito alle questioni pratiche: come si fa ad avere un duplicato patente? Ebbene, al fine di averlo, in ipotesi di patente sottratta, persa o distrutta, l’interessato deve fare immediata denuncia alle forze di polizia entro 48 ore dal fatto che ha determinato la necessità del duplicato patente.

La denuncia può essere effettuata di persona presso carabinieri o polizia, oppure anche via web – sui siti di polizia o carabinieri – se la patente è stata persa o rubata. Ma ciò esclusivamente se il furto è stato compiuto da ignoti o se la denuncia non è così dettagliata o complessa, da imporre la presenza dell’ufficiale di polizia giudiziaria.

Tuttavia, chi fa la denuncia online deve poi andare in caserma o questura, per firmare la denuncia, altrimenti non avrà valore legale. Inoltre, a seguito della denuncia le forze dell’ordine controllano se il documento è duplicabile senza altri accorgimenti, oppure se è necessario domandare il duplicato patente direttamente alla Motorizzazione.

Rimarchiamo inoltre che il duplicato patente può essere richiesto non soltanto dall’intestatario del permesso di poter circolare – munito di documento di identità valido e fototessere – ma anche da:

  • una persona delegata, che abbia – come l’intestatario – un documento di riconoscimento in corso di validità, la delega su carta semplice, firmata dal delegante, e una fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità;
  • un’agenzia pratiche automobilistiche o una scuola guida.

Cosa fare dopo la richiesta duplicato patente?

Colui che fa la domanda di duplicato patente, riceverà un permesso provvisorio, attraverso cui è possibile circolare solo nella penisola italiana. Detto documento vale 90 giorni e sostituisce la patente non più utilizzabile.

Attenzione: dalla data del rilascio del permesso appena citato, la patente comunque identificata nella denuncia non ha più alcuna validità. Ne consegue che se, in caso di furto o smarrimento, dovesse essere poi ritrovata, andrà distrutta.

A seguito della denuncia, le forze dell’ordine incaricate, si occuperanno della spedizione della richiesta di duplicato patente all’ufficio centrale operativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Allo stesso tempo, saranno tenute ad emettere il citato permesso provvisorio per guidare.

L’interessato non deve, a questo punto, fare più nulla, se non aspettare di ricevere – con posta assicurata – il duplicato patente, al proprio indirizzo di residenza

Inoltre, se la patente di guida non è duplicabile alla data della denuncia o se a seguito del tentativo di consegna, l’ufficio postale restituisce il duplicato della stessa al MIT per errori nell’indirizzo di residenza o per compiuta giacenza, l’interessato sarà tenuto a domandare il duplicato patente all’ufficio della Motorizzazione.

Quali sono i costi da fronteggiare?

Le spese per ottenere il duplicato patente, nei casi visti sopra, non sono di certo consistenti: infatti si tratta di versare 1,70 euro per i costi di commissione, 6,86 euro per le spese postali e 10,20 euro per i diritti Dipartimento Trasporti Terrestri. Per quanto riguarda il pagamento, esso avviene in contrassegno alla data della consegna del duplicato patente.

Ma attenzione: se il duplicato in questione non arriva al proprio indirizzo entro 45 giorni dal rilascio del permesso provvisorio, l’interessato deve spedire una e-mail all’indirizzo uco.motorizzazione@mit.gov.it, segnalando il proprio nome, cognome, luogo, data di nascita ed il numero della patente, onde velocizzare la pratica. In alternativa, si può telefonare al numero verde 800232323, dal lunedì al venerdì, orario 8-20, sabato 8-14, per parlare con un operatore e sapere qual è il numero della posta assicurata con cui è stata inviata il duplicato patente.

Patente con dati illeggibili: cosa fare?

Veniamo all’ultimo caso che si può presentare, quello della patente deteriorata. Che fare? Ebbene, per domandare il duplicato patente perchè quella che si ha, risulta ormai illeggibile in uno o più dati, occorre fare richiesta ad hoc alla Motorizzazione.

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L’interessato dovrà presentare 2 fototessere (una autenticata), il modulo TT 2112 compilato, presente alla Motorizzazione oppure scaricabile sul Portale dell’Automobilista e una fotocopia della patente deteriorata. Inoltre, va esibito un certificato medico in bollo recente, nell’ipotesi la patente di guida sia già scaduta o scada entro 6 mesi dalla domanda.

In queste circostanze, i costi sono un po’ più alti di quelli visti sopra. Infatti in caso di duplicato patente deteriorata, l’interessato deve versare – alla posta o con pagamento via web sul Portale citato – 10,20 euro, da versare sul c/c 9001 e 32,00 euro da versare sul c/c 4028.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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