Ferie Personale Ata 2019: articolo 59, cosa dice e quando maturano

Pubblicato il 4 Giugno 2019 alle 17:20 Autore: Guglielmo Sano

L’articolo 59 del CCNL scuola regola le ferie per il Personale Ata anche nel caso in cui si accetti di svolgere una supplenza in qualità di docente

Ferie Personale Ata 2019: articolo 59, cosa dice e quando maturano
Ferie Personale Ata 2019: articolo 59, cosa dice e quando maturano

L’articolo 59 del CCNL comparto scuola disciplina la materia delle ferie per il Personale Ata anche nel caso in cui si accetti di svolgere una supplenza in qualità di docente.

Ferie Personale Ata 2019: cosa dice l’articolo 59

In generale, si può dire che l’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione delle condizioni previste dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato. Dunque, nel caso in cui un membro del Personale Ata di ruolo accetti una supplenza (breve o fino al 30/06) come docente perderà lo status di assunto a tempo indeterminato, quindi, potrà fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni come definiti dai calendari scolastici regionali (a parte quelli in cui si svolgono scrutini, Esami di Stato o attività valutative).

È un effetto della Legge di Stabilità 2013 che ha uniformato i periodi di ferie per tutti i docenti. La stessa Finanziaria ha anche stabilito che in caso di monetizzazione delle ferie bisogna sottrarre dal monte ferie tutti i giorni di sospensione delle lezioni in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie a prescindere dal fatto che ne abbia usufruito o meno, quindi, le ore restanti dopo questa operazione andranno liquidate.

SI potrà usufruire delle ferie dopo la supplenza

D’altra parte, questa regola non dovrebbe valere per chi beneficia delle disposizioni dell’articolo 59; per effetto del comma 8 e 15 dell’articolo 13 del CCNL, le ferie non sono monetizzabili se non in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro e comunque se non siano state fruite. Il rientro nella sede di titolarità al termine del contratto di lavoro a tempo determinato non è equiparabile a una cessazione del rapporto di lavoro, dunque, non è possibile attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non godute.

SI può concludere dicendo che le ferie maturate e non godute devono essere concesse o disposte al rientro nella sede di titolarità.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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