Superbonus 110%: domande al via. Vediamo a chi spetta e decreto

Pubblicato il 18 Gennaio 2021 alle 06:27 Autore: Claudio Garau

Superbonus al 110%: in cosa consiste la novità prevista dal dl rilancio ed a quali interventi si applica. I requisiti essenziali per ottenerla ed i vantaggi

Superbonus 110% domande al via. Vediamo a chi spetta e decreto
Superbonus 110%: domande al via. Vediamo a chi spetta e decreto

Il dl rilancio, approvato in questi giorni, è un complesso ed articolato testo, che – tra i vari interventi predisposti – prevede anche incentivi all’efficientamento energetico dei caseggiati, agli interventi di messa in sicurezza, alle colonne di ricarica e al fotovoltaico domestico. Vediamo allora in che cosa consiste il cosiddetto superbonus 110% e come si può ottenere tale agevolazione fiscale.

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Superbonus 110%: di che si tratta in concreto?

Come accennato, il decreto rilancio – ovvero il decreto legge n. 34 del 2020, è stato recentemente varato, dopo l’ok del Consiglio dei Ministri e la firma del Presidente della Repubblica Mattarella. Seguirà la fase parlamentare mirata alla conversione in legge, ma intanto è interessante vedere più da vicino il citato superbonus 110%, ovvero un incentivo ad hoc, incluso nel pacchetto di misure fiscali contenute nel decreto rilancio.

Ebbene, tale superbonus – previsto dal dl rilancio all’art. 119 – altro non è che una detrazione IRPEF, sulla falsariga dei già applicati sismabonus ed ecobonus, di cui aumenta l’aliquota. In particolare, il suddetto superbonus 110% potrà essere domandato per le tutte le spese sostenute dal primo luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per:

  • lavori di messa in sicurezza dal rischio sismico;
  • realizzazione del cappotto termico su almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’immobile;
  • sostituzione degli impianti di riscaldamento presenti con caldaie a condensazione e a pompa di calore;
  • lavori di efficientamento energetico;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • strumenti per la ricarica di veicoli di trasporto elettrici.

La realizzazione di almeno uno dei primi tre interventi segnalati nell’elenco sopra riportato, consentirà l’accesso al superbonus. L’agevolazione fiscale in oggetto varrà anche per gli altri interventi elencati, a patto che già ve ne sia uno dei primi tre visti sopra.

Si tratta insomma di tutti quegli interventi mirati al miglioramento ed efficientamento energetico degli edifici, con correlate agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni. Lo rimarchiamo: sarà possibile avvalersi del citato superbonus per tutte quelle opere ed interventi i cui costi siano stati fatturati nel lasso compreso tra il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Le domande ed i progetti: i 2 requisiti-chiave da rispettare

Se è vero che lo start è previsto ad inizio luglio, è altrettanto vero che i cittadini interessati possono predisporre i progetti di ristrutturazione edilizia e le correlate domande di ottenimento del superbonus, già ora. Insomma, il contribuente può nel frattempo valutare a quale ditta affidarsi per i lavori, come articolare i progetti e quali fattori andranno considerati, in sede di assemblea condominiale.

Come detto, si tratta di un superbonus con aliquota del 110%, a valere come detrazione fiscale in un quinquennio (cessione della detrazione ad un istituto di credito, ad una società di assicurazioni o ad un altro intermediario finanziario), oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha svolto i lavori. In altre parole, il privato cittadino potrà compiere i lavori citati in modo assolutamente gratuito.

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Come emerge da quanto chiarito finora, una delle due condizioni per ottenere il superbonus è data dall’effettivo svolgimento di significativi lavori di efficientamento delll’edificio. Va rimarcato però che anche tutti gli altri interventi di miglioramento energetico già agevolati dall’ecobonus, possono usufruire della nuova aliquota del 110% (ad es. la sostituzione di infissi e finestre), laddove però siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei citati interventi migliorativi, previsti dal dl rilancio. L’altra condizione obbligatoria per il superbonus è data dal miglioramento di due classi energetiche Ape, o una se è provato che la variazione di due non è possibile.

Concludendo, ci si potrebbe domandare perché è stato predisposto un superbonus del 110% e non del 100%, come la logica imporrebbe. Ebbene, sono ragioni pratiche che hanno condotto a tale aliquota, in quanto il 10% è necessario a ricompensare istituti di credito e fornitori, i quali anticipano il denaro per i nuovi impianti e i lavori.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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