Domicilio digitale avvocati: quando scatta la sospensione dall’albo?

Pubblicato il 18 Gennaio 2021 alle 05:59 Autore: Claudio Garau

Domicilio digitale avvocati e sospensione dall’albo professionale: ecco la novità nel decreto Semplificazioni voluto dal Governo. Cosa è stato deciso?

Domicilio digitale avvocati quando scatta la sospensione dall'albo
Domicilio digitale avvocati: quando scatta la sospensione dall’albo?

Avevamo già parlato di domicilio digitale qualche tempo fa, quando si trattava di una novità da poco introdotta anche in Italia. Ora, ce ne occupiamo nuovamente, con riferimento però al domicilio digitale avvocati ed alle novità previste dal decreto Semplificazioni, ovvero il provvedimento adottato dal Governo composto da cento pagine ed alcune decine di articoli, con norme – tra l’altro – in materia di semplificazione amministrativa, sul nuovo reato di abuso di ufficio, sulla cosiddetta green economy e indicanti deroghe al Codice degli appalti. La finalità dichiarata di tale provvedimento consiste nello snellimento degli iter amministrativi e nella semplificazione burocratica, così incentivando un rilancio dell’economia italiana auspicabilmente più rapido. Di seguito però soffermiamoci sulle novità in tema di domicilio digitale avvocati e su che cosa è utile ricordare in proposito.

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Domicilio digitale avvocati: in che cosa consiste la novità

In estrema sintesi, la novità in tema di domicilio digitale avvocati non è affatto di poco conto per chi lavora negli studi legali come professionista: infatti, il citato decreto Semplificazioni ha disposto che l’avvocato che non comunica all’Ordine di appartenenza le informazioni relative al proprio recapito telematico, ovvero il proprio domicilio digitale, al fine di sostituire la dicitura “posta elettronica certificata” (ovvero la Pec), sarà in un primo tempo formalmente avvertito e poi, in caso persista nel non comunicare, subirà la sospensione dall’Albo professionale, che durerà fino alla data in cui di fatto comunicherà quanto richiesto.

In particolare, tale novità è prevista nella bozza dell’articolo 29 – “Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata” – del decreto legge Semplificazioni, approvato nella notte del 6 luglio dal Governo. D’altra parte il Governo stesso ha voluto sottolineare che finalità del decreto è anche “garantire il diritto all’uso delle tecnologie previsto dal Codice dell’amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea“. Ed in questa direzione vanno appunto anche le regole introdotte in tema di domicilio digitale avvocati.

Quali sanzioni per i professionisti? Le testuali parole del decreto

Il citato provvedimento prevede sanzioni ad hoc per i professionisti, e dunque anche per gli avvocati. Ecco le parole usate dagli autori della novità in oggetto: nel testo si può leggere che “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza“. Ed inoltre “in caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio“.

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Tuttavia non ci sono profili di rischio per i soli avvocati, ma anche per gli Ordini professionali. Infatti, il decreto citato dispone una ulteriore norma sanzionatoria che attiene al comportamento degli Ordini e dei collegi: “Il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi“.

Concludendo, si tratta certamente di norme stringenti, ma che però vanno nella indiscutibile direzione – come accennato – di incentivare l’uso delle tecnologie ed una maggiore semplificazione e certezza delle comunicazioni telematiche.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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